35) More. Sui rapporti sessuali e sul matrimonio.
I rapporti fra uomo e donna sono notoriamente complessi e di
difficile soluzione. Noi possiamo trovare in Utopia una serie di
suggerimenti a cui attenerci per sperare che la scelta sia felice
e l'unione stabile. Il divorzio  comunque permesso, previo
consenso del coniuge e dopo attento controllo da parte delle
organizzazioni statali. Per l'adulterio  prevista la schiavit e
la pena di morte.
Th. More, Utopia, secondo, Sugli schiavi.

La donna non va a nozze prima dei diciott'anni, l'uomo se non ne
sono passati pi di altri quattro ancora. Se l'uno o l'altra,
prima del matrimonio, vengono convinti di segreta lussuria, sono
gravemente puniti e si vieta loro il matrimonio per sempre, a meno
che la grazia del principe non perdoni loro il fallo; ma il padre
di famiglia e la madre, nella cui casa  stato commesso lo
sconcio, sono esposti a gran disonore, come per aver poco
diligentemente badato al proprio compito. Questa mala azione 
punita con tanta severit in previsione che, se non sono
diligentemente allontanati dalla Venere vaga, ben pochi si
unirebbero in matrimonio, nel quale bisogna pur passare tutta la
vita, lo veggono, con una sola persona e sopportare in pi le
molestie che la cosa porta seco.
Ma d'altra parte nella scelta delle mogli seguono con rigida
severit un'usanza che , a parer mio, la cosa pi sciocca, e
ridicola quanto mai. La donna infatti, vergine o vedova che sia,
vien mostrata nuda al pretendente da parte di una grave e onesta
matrona, e a sua volta un uomo dabbene alla fanciulla presenta
nudo il pretendente. Ora, rinfacciando noi loro un tal costume e
deridendolo come una sciocchezza, quelli invece facevano le
maraviglie della stoltezza straordinaria degli altri popoli tutti,
i quali, mentre per l'acquisto di un cavalluccio, dove si tratta
di pochi soldi, sono cos guardinghi da rifiutarsi di comprarlo,
anche se generalmente nudo, a mano che non gli si tolga la sella e
se ne strappi ogni gualdrappa, per tema che sotto quelle coperte
non si nasconda qualche piaga, invece nella scelta della moglie,
dalla qual cosa ne seguir o piacere o disgusto per tutta la vita,
si comportino con tanta leggerezza che, stando il resto del corpo
tutto avvolto da vesti, giudicano tutta quanto una donna a mala
pena dallo spazio di una mano (nulla infatti si pu osservare se
non il volto), e la leghino a s, non senza gran rischio di
fondersi male, se qualcosa in seguito non piaccia. Non tutti gli
uomini infatti sono cos saggi da guardare ai soli costumi e,
anche nei matrimoni di quegli stessi che sono saggi, alle virt
dell'animo aggiungono pur qualcosa anche le doti fisiche: certo,
sotto l'involucro di quei vestiti pu star nascosta una s
orribile bruttezza da alienare del tutto dalla moglie l'animo di
uno, allorch ormai non pu pi separarsi corporalmente. Siffatta
bruttezza se ne sopraggiunge per qualche accidente a nozze gi
fatte, ognuno si deve sopportare la propria sorte; ma prima,
bisogna provvedere per legge acciocch nessuno cada in inganno:
cosa questa cui si dov attendere con tanto maggior cura, in
quanto i soli Utopiani, fra tutte quelle contrade della terra, son
paghi di una sola moglie e spesso ivi nulla spezza il matrimonio
fuor della morte, a meno che non sia in questione un adulterio o
una penosa inadattabilit di temperamento. Naturalmente a chi 
offeso, chiunque sia dei due, il senato concede di cambiar
coniuge, ma l'altro trascina la vita disonorata e insieme celibe
per sempre. Altrimenti, ripudiare la consorte contro sua voglia,
pur non avendo essa niuna colpa, pel fatto che le  capitata una
disgrazia nel fisico, non  permesso in nessun modo:  una
crudelt infatti, a parer loro, abbandonare uno allorquando ha
bisogno di conforto, e oltre a ci la vecchiaia, che non solo
apporta malattie, ma  una malattia di per se stessa, non starebbe
pi tranquilla e sicura della parola data. Accade del resto talore
che, non accordandosi i caratteri dei due coniugi, questi si
trovano altri con cui sperano di vivere pi dolcemente e,
separatisi di buon accordo, contraggono nuovi matrimoni, non senza
per il consentimento del senato, il quale non permette il
divorzio se non dopo diligente istruttoria, fatta sia dai propri
membri, sia a mezzo delle loro mogli. Anzi nemmeno in tal  modo lo
permette facilmente, per la ragione che sanno che non  affatto
utile, a rinsaldar l'amore coniugale, far sorgere facilmente
speranze di nuove nozze. Chi profana il matrimonio  colpito dalla
pi dura schiavit, ma gli offesi, se erano sposati, possono,
volendo, ripudiare ambedue i due adulteri e, o unirsi fra loro in
matrimonio, o altrimenti con chi credono. Ma se l'uno o l'altro,
che ha ricevuto il torto, persiste ad amare il proprio coniuge,
pur cos indegno, non gli vieta la legge di restar unito con lui,
purch voglia seguirlo nella condanna all'ergastolo; e cos
avviene talora che il pentimento dell'uno e le sollecite premure
dell'altro muovono a piet il principe, ottenendo di nuovo la
libert. Ma a chi  recidivo per tale delitto  inflitta la morte.
Per le altre colpe la legge non ha prestabilita nessuna pena
determinata, ma, a seconda che par grave o meno, il senato fissa
la pena. Le mogli le puniscono i mariti, i figli i padri, a meno
che non abbiano commesso tale enormit che, nell'interesse della
vita morale, debbano esser puniti dallo Stato. In genere i delitti
pi gravi vengono puniti con la disgrazia della schiavit, visto
che ci vien considerato non meno penoso per chi delinque e di pi
vantaggio per lo Stato, anzich correre ad ammazzare i colpevoli e
levarseli immediatamente dinanzi, e ci perch col lavoro giovano
pi che con la morte, e poi col loro esempio allontanano
maggiormente gli altri da simile vergogna. Ch se si ribellano a
tal trattamento o recalcitrano, allora alfine li scannano come
bestie selvagge, cui non pu frenare n carcere n catena. Invece
a quelli che accettano la loro pena non vien tolta ogni speranza:
domati infatti da lunghi mali, se fanno scorgere di essere
pentiti, s che la colpa dispiaccia loro pi della punizione, a
volte per intervento del principe, a volte per deliberazione del
popolo, viene mitigata o condonata la servit. Spingere a
fornicazione  motivo di accusa, non meno che fornicare, se  vero
che in ogni azione disonorante la volont precisa e decisa  per
essi uguale all'azione: infatti ci che all'azione  mancato non
deve, a parer loro, tornar di vantaggio a quello, da cui non
dipese affatto che mancasse qualcosa.
T. Moro, Utopia, Laterza, Bari, 1982, pagine 98-101.
